Art. 1.
(Finalità della legge).

      1. La presente legge è finalizzata alla riforma della didattica musicale nel sistema dell'istruzione nazionale, per garantire l'attuazione dei seguenti obiettivi:

          a) introduzione della didattica musicale di base, intesa come attività educativa generale, in tutte le scuole di ogni ordine e grado;

          b) riforma della didattica musicale di indirizzo, finalizzata a dare competenze musicali specifiche, con l'istituzione della scuola primaria ad indirizzo musicale, della scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale e del liceo musicale;

          c) istituzione di un sistema di abilitazione all'insegnamento delle discipline musicali demandato in via esclusiva alle istituzioni dell'alta formazione musicale;

          d) piena equiparazione delle istituzioni di alta formazione musicale alle università;

          e) piena e immediata attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma dell'alta formazione artistica e musicale.